Siamo sicuri di conoscere in maniera corretta i nostri diritti ad avere le ferie?
Per alcuni lavoratori le vacanze sono già passate, altri se le stanno godendo mentre altri ancora stanno già pianificando le prossime.
Ai sensi dell'articolo 329a CO, il diritto alle vacanze è disciplinato come segue:
✓ cinque settimane per ogni anno di servizio fino ai 20 anni compiuti,
✓ quattro settimane per ogni anno di servizio per tutti gli altri lavoratori.
Il CCL, il contratto individuale di lavoro o il CNL possono tuttavia prevedere
un numero superiore di giorni di vacanza. Nei CCL e nei contratti individuali di lavoro sono spesso concessi più giorni di vacanza (spesso cinque settimane) ai lavoratori a partire dai 50 anni compiuti.
Ecco alcune risposte a domande e dubbi che spesso ci poniamo:
1. Un lavoratore che si ammala durante le vacanze ha diritto a recuperare i giorni di vacanza?
Sì, nella misura in cui lo scopo di riposo delle vacanze è vanificato dalla malattia o dall'infortunio del lavoratore. Se ciò è noto in anticipo, il lavoratore ha diritto a spostare le vacanze già fissate.
2. Chi stabilisce la data delle vacanze?
La data delle vacanze
è stabilita dal datore di lavoro, considerando i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell'azienda (art. 329c cpv. 2 CO).
3. Un lavoratore vorrebbe prendere tre settimane di vacanza consecutive. Il datore di lavoro gliene concede tuttavia solo due. Può farlo?
La legge prevede che per ogni anno di esercizio siano concesse almeno due settimane di vacanze consecutive (art. 329c cpv. 1 CO).
Se non vi sono interessi aziendali concreti che si oppongono alla concessione di tre settimane consecutive di vacanze, il datore di lavoro deve concederle al lavoratore.
4. Il datore di lavoro può ordinare che il lavoratore prenda le vacanze durante le ferie aziendali?
In linea di massima sì, perché per legge il datore di lavoro è autorizzato a stabilire la data delle vacanze del lavoratore e il suo interesse a chiudere l'azienda durante un certo periodo dell'anno è accettato come prioritario (art. 329c cpv. 2 CO).
5. Le vacanze possono essere compensate in denaro?
In linea di massima no. Lo scopo di riposo delle vacanze presuppone che esse siano prese in natura. In caso di lavoro a tempo parziale con gradi di occupazione irregolari, la prassi giudiziaria consente il pagamento di un'indennità di vacanze oltre al salario.
Tale indennità deve tuttavia essere menzionata espressamente sia nel contratto di lavoro che su ogni conteggio del salario. Ciò può avvenire sotto forma di percentuale o di importo in franchi.
Non è quindi sufficiente scrivere nel contratto «vacanze incluse nel salario orario». Se il datore di lavoro omette questi dati, rischia di dover pagare le vacanze due volte.
In certi casi, alla cessazione del rapporto di lavoro è possibile compensare le vacanze con un pagamento in denaro (cfr. domanda «Le vacanze restanti possono/devono essere prese durante il termine di disdetta?»).
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