Gli abusi e le molestie sessuali continuano purtroppo a essere una realtà sul lavoro nel nostro
Paese. Fortunatamente negli ultimi anni c’è una maggiore attenzione sul tema, con le vittime
che sempre più spesso trovano il coraggio di denunciare questi atti inaccettabili.
Cosa si intende per molestie sessuali
Per molestia sessuale sul posto di lavoro si intende qualsiasi comportamento di carattere
sessuale o fondato sull'appartenenza di genere che risulti indesiderato. Il punto è proprio
quest’ultimo: a dirimere la questione tra “avances” e molestia è proprio il sentimento
esplicitato dalla persona che ne è oggetto e non quello di chi compie l’atto. La molestia può
verificarsi durante il lavoro oppure nel contesto di eventi aziendali e può essere compiuta da
collaboratrici o collaboratori dell’impresa, dipendenti di aziende partner o della clientela della
ditta. Chiunque può essere vittima di molestie sessuali, a prescindere da genere, stato civile o
età.
Tra gli esempi di molestie sessuali si possono tra gli altri annoverare:
- Insinuazioni e commenti equivoci sull’aspetto esteriore.
- Osservazioni e barzellette sessiste sulle caratteristiche sessuali, il comportamento sessuale e
l’orientamento sessuale
- Presentazione, affissione o esposizione di materiale pornografico nei luoghi di lavoro
- contatti fisici indesiderati.
- Avances abbinate alla promessa di vantaggi o alla minaccia di svantaggi
- Violenza carnale
Cosa fare se ci si ritiene vittima di molestie sessuali
Innanzitutto è fondamentale evidenziare come nessuna molestia, anche apparentemente lieve,
possa essere considerata accettabile. L’azienda ha l’obbligo legale di adoperarsi perché sul
posto di lavoro vi sia l’ambiente migliore possibile, incompatibile con un clima di molestie
sessuali. La prima cosa da fare è rivolgersi a persone preposte o di fiducia all’interno
dell’azienda. Si può fare in via informale o attraverso un reclamo, necessario qualora servisse
aprire un’indagine interna.
Se la procedura interna dovesse fallire, bisogna rivolgersi all'ufficio cantonale di
conciliazione, che cercherà di mediare un'intesa tra le parti. In caso di mancato accordo, per
far valere i propri diritti la parte che ha promosso l'azione legale deve adire il tribunale entro
tre mesi.
La persona che si ritiene vittima di molestia sessuale non può essere licenziata fino a sei mesi
dalla conclusione di una procedura interna o esterna e, qualora la molestia venisse accertata,
il tribunale può obbligare il datore di lavoro al versamento di un'indennità.
In conclusione
Nonostante gli indubbi miglioramenti avvenuti nel corso degli anni, quella delle molestie
sessuali rimane una piaga della nostra società. Un sondaggio svizzero del 2019 mostra come
il 40% delle donne intervistate teme di poter subire delle molestie sessuali nella vita di tutti i
giorni. Oltre la metà (59%) dichiara di aver subito molestie sotto forma di contatti, abbracci o
baci indesiderati. Un altro studio elvetico rivela come il 28,3% delle donne intervistate e il
10% degli uomini dichiarano di aver subito molestie sessuali almeno una volta nell’arco della
propria vita professionale, a dimostrazione di come questo sia un fenomeno che interessa
prevalentemente ma non esclusivamente le donne. Le aziende possono fare molto per
migliorare la situazione, promuovendo la possibilità di denunciare e attuando una politica di
tolleranza zero per le molestie.
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