La disdetta
In Svizzera recedere da un contratto di lavoro è relativamente facile, tanto per il lavoratore quanto
per il datore di lavoro. Se i contratti a durata determinata generalmente non possono essere sciolti
prima della data di termine prevista, nel settore privato un rapporto di lavoro a durata indeterminata
può essere sciolto tramite una disdetta. Andiamo a vedere come funziona nel dettaglio.
Come si disdice un contratto di lavoro in Svizzera
Il primo step della disdetta consiste nell’informare il datore di lavoro o il dipendente, a seconda di
chi sceglie di mettere fine al rapporto di lavoro. Normalmente nel contratto c’è scritto se la disdetta
debba essere necessariamente scritta, altrimenti può essere sufficiente avvisare oralmente. La legge
svizzera prevede però che i termini della disdetta inizino quando la controparte ne ha ricevuto
notizia, dunque è sempre preferibile avere una disdetta scritta, sia questa inviata per raccomandata
oppure consegnata a mano con conferma scritta di ricevimento.
Oltre alla firma e alla data, la lettera di disdetta deve contenere i dati del lavoratore, del datore di
lavoro e del contratto che si intende sciogliere e includere la data per la quale si intende sciogliere il
rapporto di lavoro. Attenzione però: per quest’ultima ci sono delle regole legate all’anzianità di
servizio del lavoratore nell’azienda. Per chi è in periodo di prova (che nei contratti a durata
indeterminata normalmente dura un mese) il termine di disdetta è di 7 giorni di calendario, durante
il primo anno di lavoro è di 1 mese, tra il secondo e il nono anno di lavoro è di 2 mesi e oltre il
decimo anno di lavoro è di 3 mesi. È importante evidenziare come, fatto salvo per il periodo di
prova, tutte le date siano approssimate a fine mese, dunque se per un lavoratore in azienda da 4 anni
riceve la disdetta il 12 marzo, il suo contratto terminerà il 31 maggio. Non è obbligatorio indicare la
motivazione della disdetta, a meno che la controparte lo richieda.
Vacanze, malattie e casi specifici
Sebbene l’idea alla base del diritto del lavoro svizzero sia la flessibilità, la possibilità di disdetta non
è illimitata. Per esempio, essa è considerata abusiva qualora venga data per una ragione intrinseca
alla personalità del destinatario, se data perché quest’ultimo esercita un diritto costituzionale oppure
in quanto presta servizio civile o militare obbligatorio.
Esistono poi i cosiddetti “periodi protetti”, come malattie o infortuni. In questi casi, durante la
durata di impedimento al lavoro sono esentati dal calcolo del tempo di disdetta 30 giorni se si è al
primo anno di servizio, 90 giorni se si è tra il secondo e il quinto anno di servizio e 180 giorni se si
presta servizio nell’azienda da più di 6 anni. Similmente sono considerati periodi protetti la
gravidanza e le 16 settimane successive al parto e il servizio militare o civile obbligatorio.
Per quanto riguarda le vacanze dopo la disdetta, il lavoratore ha diritto di goderne, con il datore di
lavoro che può rifiutargliele solo se l'azienda si trova in una situazione di emergenza ed è obbligato
a compensarle in denaro. Più controversa la situazione opposta, ovvero se il datore di lavoro intende
obbligare il dipendente a consumare i suoi giorni di vacanza dopo la disdetta per non pagarglieli.
Generalmente, se è il lavoratore ad aver richiesto la disdetta può essere obbligato a consumare le
proprie vacanze, mentre in caso contrario si valuta la situazione specifica considerando la durata del
termine di disdetta e il numero di giorni di ferie ancora disponibili.
In conclusione
Grazie alla sua solida economia, la Svizzera ha un mercato del lavoro prospero e flessibile. In alcuni
settori l’offerta di lavoro è tale che le aziende faticano a trovare personale qualificato. Per entrare in
questo mercato, può essere utile la consulenza delle agenzie di collocamento, che mettono in
comunicazione domanda e offerta di lavoro.
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