È risaputo che per legge, tutte le persone domiciliate in Svizzera devono disporre di un'assicurazione malattia entro tre mesi dalla nascita o dalla presa del domicilio. Questa assicurazione di base, che copre le esigenze fondamentali in caso di malattia, infortunio e maternità è obbligatoria.
Ma come mi devo comportare nel caso in cui sono domiciliato all’estero e lavoro in Svizzera?
La situazione per i frontalieri è particolare. Scopriamo insieme a cosa è importante prestare attenzione e quali sono i diritti e gli obblighi in materia.
Lavoratori frontalieri provenienti da un Paese dell’UE/AELS
Di principio, tutti i frontalieri devono stipulare un’assicurazione malattia in Svizzera. Sono però possibili eccezioni in funzione del paese di domicilio e della nazionalità del lavoratore.
I lavoratori frontalieri provenienti da un Paese dell’UE/AELS che detengono un permesso G hanno l’obbligo di assicurarsi dall’inizio del loro contratto di lavoro.
Il tempo limite per aderire a una cassa malati svizzera è di tre mesi. Se questo termine non viene rispettato, sarete automaticamente assegnati a una cassa malati in Svizzera. In più, in caso di ritardo non giustificabile, dovrete pagare un supplemento di premio per l’affiliazione tardiva.
Da notare che, a seguito degli accordi conclusi tra la Svizzera e i paesi limitrofi, i frontalieri possono scegliere di aderire al diritto di opzione.
Che cos’è il diritto di opzione?
Come abbiamo già accennato in precedenza, grazie a quanto concordato con gli stati limitrofi (Germania, Austria, Francia e Italia), la Svizzera permette ai lavoratori frontalieri di scegliere se assicurarsi nel proprio Paese di domicilio (diritto di opzione).
In questo modo, gli interessati che non intendono assicurarsi in Svizzera, devono presentare una domanda di esenzione dall’obbligo di assicurazione, nei tre mesi che seguono l’inizio del contratto di lavoro, presso l’autorità competente del Cantone in cui lavorano.
Per quanto riguarda il Canton Ticino, potete rivolgervi all’Ufficio dei contributi - Settore obbligo assicurativo in Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona.
Lavoratori frontalieri di un Paese fuori dall’UE/AELS
I cittadini di nazionalità non UE/AELS con un permesso quale frontalieri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, non sono soggetti all’assicurazione malattie ai sensi del diritto svizzero. Possono tuttavia iscriversi facoltativamente su esplicita richiesta degli interessati.
Quando termina l’obbligo assicurativo?
L’obbligo di assicurazione per i frontalieri termina alla fine del contratto di lavoro in Svizzera oppure, in caso di revoca del permesso G, al decesso dell'assicurato o nel caso di rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione svizzera.
In quest’ultimo caso non può essere presentata una nuova domanda, salvo per motivi particolari. Tuttavia, considerate le due possibili opzioni nella scelta dell’assicurazione, la maggior parte dei lavoratori frontalieri decide di non assicurarsi in Svizzera per ragioni di costi.
In conclusione, stipulare un’assicurazione di malattia per i frontalieri rimane una libera scelta. Il nostro consiglio è quello di valutare bene la propria situazione (le leggi in materia del paese limitrofo in cui abitate, il tipo di permesso di lavoro che possedete, ecc.) e di informarvi agli uffici competenti prima di prendere una decisione.
Potete farlo direttamente consultando il sito www.iasticino.ch dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, oppure contattando direttamente lo 091 821 91 11.
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